Statuto Italiano - Fidca

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STATUTO (*)



TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1
E’ costituito in Italia, tra le Forze Combattentistiche italiane e straniere, alimentate da spirito europeistico e di fratellanza, per il conseguimento della Pace in Europa e nel mondo, un’Associazione a carattere Internazionale, con denominazione FEDERAZIONE ITALIANA DEI COMBATTENTI ALLEATI (F. I. D. C. A.), cui con Decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 09-04-1986, é stata riconosciuta personalità giuridica.

Art. 2
La Federazione Italiana dei Combattenti Alleati ha sede nel Comune di residenza del Presidente Nazionale. Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce nella stessa sede o, eventualmente, in quella stabilita dal Presidente Nazionale.

Art. 3
La F.I.D.C.A. é apartitica e apolitica ed inquadra i Combattenti con o senza uniforme, che hanno vivo il ricordo delle lotte sostenute per la Libertà e la Democrazia. Non fa discriminazioni di nazionalità, di religione e di razza. Ha carattere eminentemente morale. Suo scopo principale é l’internazionalizzazione dei valori combattentistici, intesi come strumento di Pace e di collaborazione tra i popoli.
La Federazione Italiana dei Combattenti Alleati, vuole cooperare con le analoghe Associazioni dei Paesi Europei, per raggiungere i fini suddetti, in un’Europa Unita. La F.I.D.C.A. ha inoltre lo scopo di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati. Per il raggiungimento di tali fini, la Federazione svolgerà ogni attività tendente in particolare a:
  • mantenere vivo il sentimento della Patria, partecipando a tutte le manifestazioni combattentistiche di interesse Nazionale ed Internazionale, e l’elevazione spirituale e culturale;
  • favorire la volontà di produrre lo sviluppo morale e materiale, e ciò con spirito di fratellanza e solidarietà;
  • cementare i vincoli con le altre Nazioni Europee, partecipando a conferenze, convegni, e collaborando per creare nuove strutture e nuove programmazioni;
  • assistere i Soci nelle loro eventuali necessità, indirizzandoli nel modo migliore;
  • attuare legami di solidarietà con le altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma, specie a livello Sezionale.

TITOLO II
PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI
Art. 4
I mezzi finanziari della Federazione, sono assicurati da:
a) patrimonio sociale, costituito dal Fondo Patrimoniale della Federazione, dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, diverranno di sua proprietà.
b) Fondo di gestione, costituito principalmente dai contributi obbligatori annuali, che le Sezioni riscuoteranno dai Soci, unitamente ai contributi volontari da persone fisiche ed Enti Pubblici e privati.

Art. 5
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, verranno disposti dal Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.), il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Nazionale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Se per impellenti necessità, o per spese straordinarie non preventivate, la Presidenza Nazionale non potesse far fronte a dette uscite finanziarie, previa approvazione del C.E.N., a maggioranza di 2/3 (due terzi), può ricorrere all’aiuto delle Sezioni, le quali, autonomamente e secondo le loro possibilità finanziarie, devono concorrere all’appianamento di dette uscite finanziarie. Tale ricorso deve avere carattere di assoluta straordinarietà.

TITOLO III
SOCI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6
I Soci della Federazione si distinguono in:
• Soci Onorari
• Soci Benemeriti
• Soci Effettivi
• Soci Aggiunti
I Soci Onorari sono: le personalità Militari e Civili, che abbiano dato o diano lustro con la loro presenza, o abbiano svolto attività promozionali di risalto associativo; i Militari e Civili di Contingenti di Pace Italiani ed Alleati, che abbiano operato, o che operino nelle varie nazioni del mondo.
I Soci Benemeriti sono: coloro che abbiano dato o diano sostegno materiale o svolgano attività sociali in favore del Sodalizio. Ad essi saranno rilasciati particolari Diplomi e la tessera associativa omaggio.
I Soci Effettivi sono: tutti coloro, ex Combattenti italiani e stranieri, che abbiano partecipato ad una campagna di guerra nelle Forze Armate italiane e alleate, nella resistenza civile ed in formazioni militari partigiane, riconosciute in Italia e nelle nazioni con essa alleate.
  • Resistenti, Patrioti, Deportati, Internati Civili e Militari;
  • Prigionieri Militari e della Resistenza Civile, che restarono passivi a qualsiasi ingiunzione;
  • Donne in posssesso di documentazione militare o equivalente, o ferite per cause di guerra;
  • coloro che hanno combattuto in Spagna, nelle Brigate Internazionali o nelle Formazioni Garibaldine in Europa, nonché coloro che abbiano combattuto nelle diverse Nazioni e Continenti, agli ordini di Governi legalmente eletti, o abbiano cooperato autonomamente con esse.
Chi desidera essere ammesso nella Federazione con la qualifica di Socio Effettivo, deve documantare la qualifica di ex combattente.
I Soci Aggiunti sono: i cittadini italiani, uomini e donne, e gli stranieri residenti in Italia, tutti maggiorenni, che non hanno i requisiti per l’ammissione a Soci Effettivi, ma che accettano e propugnano i principi sanciti dall’art. 7. Essi avranno diritti e doveri pari agli altri associati e potranno ricoprire qualsiasi incarico in seno alla Federazione, senza alcuna discriminazione.

Art. 7
Non potranno far parte della Federazine quelle persone che non abbiano ripudiato il sistema della violenza, della dittatura, della privazione della libertà fisica, di pensiero e di parola e riconosciuto scrupolosamente i diritti dell’uomo e coloro che, pur avendo i requisiti, abbiano subito condanne, secondo quanto previsto dalle leggi italiane e straniere.

Art. 8
La qualifica di Socio si perde:
a) per morte;
b) per dimissioni;
c) per indegnità;
d) per prolungata morosità;
e) per espulsione.
L’espulsione potrà aver luogo dopo la conclusione della procedura disciplinare sentenziata dal Collegio dei Probiviri.
Il Socio espulso ha la facoltà ed il diritto di conoscere i motivi della sua espulsione e potrà presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro tre mesi dalla notifica dell’espulsione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA FEDERATIVA

Art. 9
Sono Organi della Federazione Italiana dei Combattenti Alleati:

ORGANI NAZIONALI
a) L’Assemblea Nazionale dei Soci;
b) la Presidenza Nazionale;
c) il Comitato Esecutivo Nazionale
d) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Probiviri;

ORGANI PERIFERICI
a) L’Assemblea Sezionale dei Soci;
b) la Presidenza Sezionale;
c) il Comitato Esecutivo Sezionale;
d) il Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio Sezionale dei Probiviri;
f)  il Gruppo delle Dame Patronesse;
g) il Comitato Provinciale;
h) il Comitato Regionale.

TITOLO V
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

Art. 10
Le Assemblee sono gli Organi sovrani della Federazione ed in esse si manifesta la volontà dei Soci di fissare le direttive generali della Federazione.
L’Assemblea Nazionale dei Soci, viene convocata quando il Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale, lo ritenga opportuno, o su richiesta dei Soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) degli associati o su richiesta dello stesso C.E.N., con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri. Oltre ai Presidenti di Sezione o loro Delegati, possono partecipare anche gli associati.
Hanno diritto al voto i Presidenti di Sezione o loro Delegati, purché le Sezioni siano in regola con i contributi dovuti alla sede Nazionale, per l’anno precedente la data dell’Assemblea e per lo stesso anno vengono conteggiati i voti spettanti: 1 (uno) voto ogni 10 (dieci) iscritti e 1 (uno) voto per frazioni di 5 (cinque) più 1 (uno) iscritti.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati Sezionali, elegge a scrutinio segreto, ogni tre anni:
a) il Comitato Esecutivo Nazionale, composto da 15 membri;
b) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (Sindaci);
c) il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Ogni Delegato può usare una sola delega.

Art. 11
Le Assemblee Straordinarie sono competenti per modifiche dello Statuto e del Regolamento, per fusione con altra Associazione e per lo scioglimento della Federazione.
Le deliberazioni, per essere valide, dovranno essere approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. A queste Assemblee deve presenziare un notaio, che dovrà redigere e firmare il rispettivo verbale.
Le convocazioni delle Assemblee vengono inviate dal Presidente Nazionale alle Presidenze dei Comitati Regionali, alle Presidenze dei Comitati Provinciali ed a tutte le Sezioni, indicando gli argomenti da trattare, l’indicazione del luogo, giorno ed ora e la specificazione di prima e seconda convocazione. Le Assemblee sono valide in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto alla convocazione, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12
L’Assemblea Sezionale dei Soci é costituita da tutti gli associati della Sezione. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti in regola con la quota Sezionale annua.
L’Assemblea Sezionale dei Soci si convoca ordinariamente ogni anno. Le Assemblee Straordinarie Sezionali, ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente di Sezione, per fatti importanti o gravi, sentito il parere del Consiglio, o quando lo chiede almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti. Nelle Assemblee di Sezione, il voto é palese e le deliberazioni avranno effetto immediato. Nelle Assemblee di Sezione, vengono trattati gli argomenti concernenti la vita associativa della Se-zione ed il resoconto o verbale, verrà inviato, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale.
Ogni tre anni l’Assemblea elegge a scrutinio segreto:
a) il nuovo Direttivo Sezionale, composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri;
b) il Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti, in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti;
c) il Collegio Sezionale dei Probiviri, in ragione di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
d) il Delegato che rappresenta la Sezione nelle Assemblee Nazionali.
I Presidenti delle Sezioni esistenti nella Provincia, potranno eleggere il Comitato Provinciale. I Presidenti delle Sezioni Provinciali, esistenti nella Regione, potranno eleggere il Comitato Regionale.

TITOLO VI
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 13
Il Presidente Nazionale dirige la Federazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Federazione nei confronti di terzi.
Il Presidente sovrintende l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale e prende le decisioni d’urgenza, riferendone poi al Consiglio Direttivo Nazionale.
Nei casi in cui il Presidente Nazionale non ravvisi la necessità di convocare il C.E.N., egli può interpellare i membri dello stesso, tramite referendum con lettera, in cui siano specificati gli argomenti e le azioni sulle quali esprimere il proprio parere (consenso-dissenso), purché motivato.
I membri del C.E.N. risponderanno per iscritto e potranno così autorizzare specifiche azioni o provvedimenti del Presidente.
In caso di temporanea assenza od impedimento, il Presidente Nazionale é sostituito dal Vice Presidente Vicario, per un periodo che non superi i 6 (sei) mesi.

Art. 14
Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) é composto da 15 (quindici) membri, eletti dall’Assemblea Nazionale dei Delegati ed elegge tra essi il Presidente Nazionale. Questi, a sua volta, nomina, in base ai voti ottenuti da ciascuno, e tenendo conto delle capacità individuali di ognuno:
a) un Vice Presidente Vicario;
b) tre Vice Presidenti Nazionali;
c) Un Segretario Nazionale Organizzativo;
d) Un Vice Segretario Nazionale Organizzativo;
e) Un Segretario Nazionale Amministrativo;
f) Un Vice Segretario Nazionale Amministrativo.
Il Presidente Nazionale convoca il C.E.N. almeno 2 (due) volte l’anno, o ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
Il C.E.N. si riunisce come stabilito dall’art. 2 del presente Statuto.
Spetta al C.E.N. stabilire la vita della Federazione, sancire le norme per il fun-zionamento degli organi periferici, esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi, stabilire di anno in anno le quote sociali, il contributo che le Sezioni devono inviare per ogni Socio alla Presidenza Nazionale, formulare il Regolamento Interno, a chiarimento dello Statuto ed aggiornarlo in rapporto alle esigenze.
Prevvedere alla pubblicazione del periodico della F.I.D.C.A. direttamente o dando incarico ad uno o più membri del C.E.N. o ad uno o più Soci ritenuti competenti in tale mansione.
Il C.E.N., laddove non esistono e sino alla loro nomina, può delegare, al posto dei Presidenti Regionali o Provinciali, Soci di sua fiducia, per l’espletamento di determinati compiti. L’incarico é temporaneo e comunque sino alla eventuale nomina di detti Presidenti, se fatta prima dell’espletamento dell’incarico stesso.
Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza semplice (50% più uno) dei membri presenti alle riunioni, o rappresentati per delega. Ogni Consigliere Nazionale non può essere portatore di più di 1 (una) delega. Il C.E.N. potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente Nazionale, solo in casi di assoluta necessità, presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) de-gli intervenuti (presenti o per delega, fatta per iscritto ed allegata al verbale di riunione).
La Delega é temporanea e non può superare i 6 (sei) mesi.
Le riunioni del C.E.N. sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica o rappresentati per delega. Ogni membro del C.E.N. non può essere portatore di più di 1 (una) delega. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti o per delega. Nelle votazioni, in caso di parità dei voti, prevarrà quello del Presidente.
L’attività del C.E.N. si esplica mediante il funzionamento dei seguenti uffici:
1) ORGANIZZAZIONE,
2) AMMINISTRAZIONE,
3) ASSISTENZA,
4) STAMPA.

L'Ufficio Organizzazione ha il compito di :
  • impartire direttive e consigli per il buon andamento della F.I.D.C.A., sia a livello Nazionale, che Regionale, Provinciale e Sezionale;
  • potenziare gli Organi Periferici e promuovere la costituzione di nuove Sezioni;
  • promuovere ed attuare manifestazioni a carattere Nazionale, Regionale o locale, se di rilievo;
  • organizzare la partecipazione a manifestazioni estere, se di carattere rilevante;
  • provvedere a rimuovere qualsiasi ostacolo a livello Nazionale, Regionale, Provinciale o Sezionale, che dovesse sorgere, per qualsiasi motivo, in sede di organizzazione di manifestazioni od altro.

L'Ufficio Amministrazione ha il compito di:
  • provvedere alla tenuta dei libri contabili;
  • predisporre i bilanci e la situazione contabile, da sottoporre al C.E.N., per la loro approvazione;
  • tenere i rapporti con le Sezioni Regionali e Provinciali, per la corretta impostazione delle scritture contabili;
  • quant’altro si rendesse necessario, per collaborare con la Presidenza Nazionale ed i Revisori dei Conti, in sede amministrativa e contabile.

L’Ufficio Assistenza ha il compito di:
  • promuovere e mantenere i rapporti con Enti ed Uffici Pubblici e privati, per assistere, sia moralmente che materialmente, i Soci nelle loro necessità;
  • espletare, anche materialmente, le pratiche di quei Soci che ne facciano specifica richiesta;
  • collaborare con le Sezioni, per l’inoltro e l’assistenza, presso Enti ed Istituzioni, delle pratiche dei Soci;
  • quant’altro fosse necessario per assistere e collaborare con le Sezioni.

L’Ufficio Stampa ha il compito di:
  • preparare e far pubblicare, sugli organi di stampa locali e nazionali, articoli che interessano la F.I.D.C.A., a tutti i suoi livelli;
  • preparare il Periodico dell’Associazione, con la predisposizione ed il controllo del materiale da pubblicare e provvedere alla spedizione dello stesso;
  • fare quanto é possibile per illustrare e propagandare la nostra Associazione in campo Nazionale, Regionale e Provinciale, con la partecipazione a manifestazioni patriottiche, giornate ricordo, mostre ed altro.Le convocazioni del C.E.N., dovranno essere comunicate almeno 10 giorni prima della data stabilita, ed essere accompagnate dall’Ordine del Giorno, per dar modo agli intervenuti di prepararsi sugli argomenti da trattare.

Art. 15
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ha il compito di controllare la gestione economico-finanziaria, ispezionare i libri sociali, i documenti contabili e la gestione di cassa, ed esprimere il proprio parere sui bilanci, con relazione scritta.
I Sindaci possono assistere alle sedute degli Organi Esecutivi ed essere invitati quando vengono trattati importanti questioni finanziarie.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ha il compito di giudicare ed esprimere pareri, ed ha ampia facoltà di giudizio sugli atti istruttori, emettendo i provvedimenti che riterrà opportuni, per una sollecita definizione dei casi ad esso sottoposti.
Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri é inappellabile.
I casi possono essere sottoposti sia dall’alto, cioé dalle varie Presidenze, che dal basso, cioé dai singoli Soci.

TITOLO VII
PRESIDENTI ONORARI
Art. 16
Le Assemblee Nazionali e Sezionali, possono eleggere un Presidente Onorario, tra i Soci che abbiano ben meritato in seno all’Associazione, ed abbiano servito l’Associazione con impegno ed alto senso di responsabilità.
Il Presidente Nazionale Onorario a vita, si potrà nominare in un solo caso e per meriti eccezionali.

Art. 17
Il Vice Presidente Nazionale Vicario, sostituisce il Presidente Nazionale, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, ed opera solo nell’ordinaria amministrazione. In caso di comprovata lunga assenza, di dimissioni, di morte o di impedimento definitivo del Presidente, convoca il C.E.N. per l’elezione del nuovo Presidente. Ciò se alla scadenza del triennio dall’ultima Assemblea Congressuale, manca più di 1 (uno) anno. In caso contrario, il Vice Presidente Vicario, mancando meno di 1 (uno) anno alla scadenza assembleare, prepara ed organizza una nuova Assemblea Congressuale, per l’elezione degli Organi Statutari.
Le decisioni del Vice Presidente Vicario, devono essere prese non appena a conoscenza del comprovato ed accertato impedimento del Presidente in carica.
I tre Vice Presidenti Nazionali, assolvono gli incarichi loro affidati dalla Presi-denza Nazionale o dal C.E.N., ed a questi devono rispondere della loro condotta.

Art. 18
L’Assemblea Nazionale é convocata dalla Presidenza Nazionale ogni tre anni o quando il C.E.N., a maggioranza, lo ritenga opportuno, per comprovate ed importanti ragioni, o dal Vice Presidente Vicario, come specificato nell’art.16, o da 2/3 (due terzi) dei Delegati, che rappresentano gli iscritti, secondo le norme del successivo art.20.
All’Assemblea partecipano i Presidenti di Sezione o loro Delegati, con diritto di 1 (uno) voto, ogni 10 (dieci) associati e 1 (uno) voto con resti superiori a 5 (cinque) associati.
L’Assemblea delibera sulle direttive generali della Federazione; esprime pareri sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, le cui approvazioni devono avvenire in un’Assemblea Straordinaria, come per legge; esprime pareri e formula voti su tutti gli argomenti in discussione. L’Assemblea é presieduta da un Socio eletto dai congressisti, all’inizio della riunione. Egli dirige i lavori, coadiu-vato da un segretario e da due scrutatori proposti e scelti tra i presenti.
Queste persone non devono essere scelte tra quelle proposte per l'elezione alle varie cariche sociali.
Al Presidente dell’Assemblea compete il compito di dirigere i lavori, controllare la validità delle deleghe, firmare le schede di votazione, redigere il verbale dei risultati delle votazioni, che deve essere controfirmato da due scrutatori, dichiarare nulle le schede con errori di votazione e non valide agli effetti elettivi e quelle bianche, dopo essersi consultato con gli scrutatori.
Il giudizio del Presidente sulla nullità delle schede é inappellabile.
Hanno diritto al voto i Presidenti o Delegati delle Sezioni in regola con i contributi dell’anno precedente alla data assembleare: data che é valida anche per il conteggio dei voti spettanti ad ogni Sezione.
La norma della data relativa all’anno precedente, non é valida, naturalmente, per le Sezioni di nuova costituzione. Queste ultime devono però essere in regola con i versamenti relativi all’anno in corso e versati alla Presidenza Nazionale.
Eventuali reclami sull’esito delle votazioni, dovranno essere presentati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle votazioni stesse.
Gli associati possono presenziare all’Assemblea e verrà loro concessa la parola, se regolarmente richiesta, al termine degli interventi dei Delegati.

Art. 19
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza di cui all’art. 21 del Codice Civile, e cioé con la presenza della metà più uno degli associati, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei partecipanti, in seconda convocazione.

TITOLO VIII
DELLE DELEGAZIONI

Art. 20
Si potranno costituire, e quindi essere Organi della F.I.D.C.A., Delegazioni Provinciali in quelle province che abbiano tre o più Sezioni.
I Presidenti o Delegati Sezionali dispongono di 1 (uno) voto ogni 10 (dieci) associati, più 1 (uno) voto con resti superiori a 5 (cinque).
Essi eleggeranno i Presidenti Provinciali e questi il Presidente del Comitato Regionale.
Il Presidente Provinciale nominerà un Comitato ristretto, composto dai Presidenti delle Sezioni, e con essi organizzerà le cerimonie e quant’altro necessario per il buon funzionamento delle Sezioni. Avrà anche il compito di collegamento con le sole Autorità Civili e Militari Provinciali e rappresenterà la F.I.D.C.A. nelle cerimonie promosse in campo provinciale.
Il Comitato Regionale, avrà uguali compiti nell’ambito regionale, sostituendosi ai Comitati Provinciali.
Essi Comitati, sono Organi della F.I.D.C.A. ai fini organizzativi. Per eleggere il Presidente Regionale, i Presidenti Provinciali disporrano di 1 (uno) voto ogni 10 (dieci) associati, più 1 (uno) voto con resti superiori a 5 (cinque).
Il Presidente Regionale, sentiti i pareri e i suggerimenti dei Presidenti Provinciali, avrà il compito di presentare in un tutt’uno, la Federazione presso le Autorità Civili, Militari e di Governo e presso gli Enti Pubblici e Privati della propria Regione.

Art. 21
I titolari di cariche a qualsiasi livello, assenti ingiustificati nel corso di tre sedute consecutive dell’organico di appartenenza, decadono automaticamente dalla loro funzione.
Il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali e Provinciali, invieranno agli inte-ressati apposita comunicazione scritta.

TITOLO IX
MEZZI FINANZIARI

Art. 22
Le entrate della F.I.D.C.A., sono costituite dalle quote sociali, dall’utile derivante da manifestazioni, da ogni altra fonte che concorra ad incrementare l’attivo sociale e da quanto previsto all’art.4 del presente Statuto.

Art. 23
La durata della Federazione é illimitata. Lo scioglimento é deliberato dall’Assemblea Straordinaria, che provvederà alla nomina di un Liquidatore. A quest’Assemblea dovranno partecipare almeno 2/3 (due terzi) dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione, a cura del Liquidatore, sarà devoluto all’Ente con il quale la Federazione sarà eventualmente affiliato, oppure a qualche altro Entre benefico, scelto dal Liquidatore.

Art. 24
COMITATO DAME PATRONESSE
Le Dame Patronesse eleggeranno una loro Presidente, che dovrà operare in stretto contatto con il Presidente della Sezione; essa prenderà parte di diritto alle riunioni del Direttivo Sezionale, ogni qualvolta vengano trattati argomenti riguardanti le attività promozionali del Comitato.

TITOLO X
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE

Art. 25
Le Sezioni della Federazione, sono Organi che operano nel proprio territorio e sono economicamente autonome. Avranno il dovere di informare la Presidenza Provinciale per particolari loro iniziative. I loro compiti più importanti, sono:
a) provvedere, entro il mese di aprile di ogni anno al tesseramento dei Soci;
b) aggiornare l’elenco dei Soci, distinto per categoria;
c) trasmettere alla Presidenza Nazionale, entro lo stesso mese, l’elenco con i nominativi ed indirizzi degli associati in regola con il tesseramento dell’anno precedente e restituire i bollini non utilizzati;
d) inviare alla Presidenza Nazionale, entro il mese di giugno di ogni anno, il contributo bollini dei Soci in regola con il versamento;
e) le Sezioni operanti all’estero, in casi particolari, e con l’autorizzazione del Presidente Nazionale, o del C.E.N., potranno trattenere i versamenti dei bollini per esigenze inerenti la Sezione ed in via del tutto straordinaria;
f) curare la raccolta e la conservazione dei verbali delle riunioni;
g) tenere aggiornato il libro cassa delle entrate e delle uscite;
h) ottemperare alle disposizioni impartite dalla Presidenza Nazionale, non contenute nello Statuto e nel Regolamento.

Art. 26
Le Sezioni dovranno commisurare i loro impegni alle disponibilità finanziarie proprie, avendo cura di non creare situazioni debitorie. In caso di inadempien-za, che potrebbe causare pregiudizi all’immagine della Federazione, il Presidente Nazionale, in casi gravi, sentito il parere dei Probiviri Sezionali e Nazionali, potrà allontanare il dante causa ed anche, se del caso, sciogliere il Direttivo Sezionale.
I Presidenti di quelle Sezioni con associati abitanti in rioni, frazioni, o paesi della stessa provincia, lontani dalla sede, potranno nominare Delegati ed assegnare loro alcuni incarichi associativi.

TITOLO XI
CONTROVERSIE

Art. 27
Tutte le controversie tra associati e tra questi e la Federazione, o su Organismi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

Art. 28
BANDIERA DELLA FEDERAZIONE

.....OMISSIS.....
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